Con Sentenza del 31 Maggio 2021, la Corte di Appello di Messina ha applicato la disciplina di cui all’art. 587 c.p.p. nell’ipotesi in cui due imputati siano stati giudicati in due procedimenti separati a seguito dell’accesso ad un rito alternativo di uno dei due.
Il caso pratico: Con Sentenza del Giudice Monocratico presso il Tribunale Penale di Messina, la sig.ra Tizia veniva condannata per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall’esposizione alla pubblica fede, per aver in particolare sottratto alcuni elettrodomestici presso un noto negozio cittadino, prelevandoli dagli scaffali ed occultandoli in una borsa.
Detta condotta veniva realizzata in concorso con altro soggetto, Caio, la cui posizione processuale era stata stralciata alla prima udienza dibattimentale, poiché egli accedeva al rito abbreviato.
Tuttavia, il difensore della sig.ra Tizia impugnava la sentenza di primo grado esclusivamente in punto di responsabilità penale della stessa e di esclusione dell’aggravante ex art. 625 N°7 e non anche della sussistenza del metodo fraudolento.
Orbene, proprio la sussistenza di quest’ultima aggravante veniva esclusa dalla Corte di Appello di Messina nei confronti del coimputato giudicato separatamente in accoglimento dello specifico motivo di gravame dallo stesso proposto nel proprio atto di impugnazione.
In particolare, la Corte di Appello aderendo al maggioritario e pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità, aveva ritenuto che non integrasse l’aggravante in parola l’occultamento della refurtiva all’interno di una borsa.
Per tale motivo, con memoria difensiva si adiva la Corte di Appello richiedendo l’applicazione della disciplina dell’art. 587 c.p.p., così da ottenere affetto estensivo del giudizio di insussistenza dell’aggravante ex art. 625 N°2 c.p. nel giudizio a carico di Tizia.
Si sosteneva la ricorrenza di quasi tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità affinché potesse applicarsi la disciplina di cui all’art. 587 c.p.p., ovvero che il giudizio della sentenza di Caio non si fondava su motivi personali ed il reato oggetto dell’imputazione era unico con una pluralità di agenti.
Di contro, non appariva evidente il terzo requisito richiesto dalla stessa giurisprudenza, ovvero che il procedimento non avesse subito separazioni tali che tutti i coimputati non siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione.
La Corte di Appello ha risolto tale profilo aderendo alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il concetto di unicità della sentenza non va inteso in maniera rigidamente formale e che l’unica preclusione all’applicazione dell’art. 587 c.p.p. è il giudicato autonomo sfavorevole, atteso la sussistenza dei predetti requisiti” ed ha, conseguentemente esteso a beneficio di Tizia l’impugnazione proposta da Caio e per l’effetto, escluso anche nei confronti di quest’ultima l’aggravante del mezzo fraudolento.